Termini e condizioni generali

Condizioni generali di acquisto di Sécheron

(Versione: 01.2023) 
  1. Informazioni generali

    1. Le presenti condizioni generali di acquisto (CGA) regolano qualsiasi situazione non soggetta a uno specifico accordo siglato fra Sécheron SA (“Sécheron”) e il venditore (“fornitore”), e saranno applicate fermi restando possibili obblighi legali esistenti tra le parti.
    2. Le presenti condizioni generali di acquisto (CGA) sono vincolanti, all’infuori dei casi di espressa accettazione scritta da parte di Sécheron di altre condizioni. In nessun caso, l’accettazione della consegna varrà quale tacita accettazione delle condizioni del fornitore.
  1. Offerta

    1. Le offerte saranno compilate e inoltrate a Sécheron senza alcuna spesa. Il fornitore dovrà inoltre fornire entro ragionevoli limiti di tempo qualsiasi informazione gli venga richiesta.
    2. L’offerta dovrà essere redatta conformemente al bando di gara. Eventuali differenze dovranno essere chiaramente contrassegnate.
    3. Salvo diverso accordo, l’offerta sarà valida per almeno 3 mesi.
    4. Fino al piazzamento dell’ordine, Sécheron potrà ritirarsi in qualsiasi momento dalle trattative senza essere tenuta a corrispondere alcun genere di compenso.
  1. Ordine e conferma d’ordine

    1. Per essere valido, un ordine dovrà essere ufficialmente firmato da Sécheron. Ordini, accordi e modifiche comunicati verbalmente saranno vincolanti solo previa conferma scritta.
    2. I documenti allegati all’ordine, come disegni o altre specifiche, costituiscono parte integrante dell’ordine stesso.
    3. Tranne che in presenza di diverso accordo, ogni ordine dovrà essere confermato per iscritto entro 5 giorni lavorativi; la conferma d’ordine dovrà essere in accordo con quanto riportato sull’ordine.
    4. In assenza della conferma scritta da parte del fornitore entro i tempi sopra indicati, l’ordine verrà considerato accettato.
    5. Su richiesta, il fornitore dovrà inviare per approvazione e senza alcun addebito il programma definitivo concernente l’oggetto ordinato prima di mandarlo in produzione. L’eventuale approvazione fornita da Sécheron non ridurrà in alcun modo la responsabilità del fornitore.
    6. Il fornitore dovrà occuparsi personalmente dell’esecuzione dell’ordine. Egli avrà facoltà di ricorrere al subappalto a terzi unicamente previo consenso scritto di Sécheron.
    7. Qualora il fornitore riceva da Sécheron previsioni, tali previsioni avranno mero scopo informativo e non dovranno essere reputate espressamente come ordine.
  1. Prezzo

    1. I prezzi indicati saranno considerati fissi. Qualora non sia stato possibile negoziarli in anticipo, specialmente in caso di emergenza, il fornitore dovrà allineare i propri pezzi con quelli del settore.
    2. I prezzi dovranno essere comprensivi di imballaggio, trasporto e di tutte le spese accessorie (condizioni di reso sdoganato e assicurazione come da Incoterms 2000).
  1. Trasporto, assicurazione e imballaggio

    1. Il fornitore dovrà assicurare la merce fino al luogo di consegna.
    2. Il fornitore sarà responsabile del corretto imballaggio in considerazione del prodotto spedito, del mezzo di trasporto utilizzato e della legislazione vigente in materia di imballaggio e ambiente fino al luogo di consegna. Se necessario, egli dovrà indicare la procedura per la rimozione di mezzi ausiliari e altre parti dell’imballo, oltre che fornire dettagli ai fini di un’appropriata manipolazione.
    3. Sécheron si riserva il diritto di rendere gli imballi al fornitore e ricevere un accredito.
  1. Trasferimento del rischio e della proprietà

    1. Il trasferimento del rischio avviene con la ricezione del prodotto presso l’indirizzo di consegna concordato in conformità con l’ordine.
    2. Il prodotto, così come le apparecchiature fornite da Sécheron al fornitore, rimarranno interamente di proprietà di Sécheron. Il fornitore dovrà fornire a Sécheron garanzia contro il rischio di sfratto.
    3. Il fornitore sarà responsabile di qualsiasi perdita e danno ad apparecchiature, parti, macchinari o documenti appartenenti a Sécheron e messi a disposizione del fornitore stesso a scopo di evasione dell’ordine. Il fornitore accetta il costo di tutte le misure necessarie a proteggere la proprietà di Sécheron, inclusa la protezione dei documenti inviati o a rendere. Egli dovrà stipulare contratti assicurativi adeguati sia in termini di copertura sia per valore assicurato.
  1. Data di consegna e conseguenze in caso di consegna ritardata

    1. Le consegne dovranno essere effettuate entro il normale orario lavorativo all’indirizzo, nella data e presso la destinazione concordati.
    2. Le scadenze stabilite non potranno essere modificate dal fornitore se non previo accordo scritto. In particolare, quest’ultimo potrà unicamente usufruire di un possibile ritardo di Sécheron, previa pronta reazione, chiedendo a Sécheron stessa di porre rimedio alla situazione ed evidenziando chiaramente le conseguenza che ne potrebbero risultare.
    3. In caso di consegna ritardata, Sécheron potrà avvalersi della facoltà di richiedere un ammontare pari all’uno (1) % per cento del prezzo d’acquisto concordato per ciascun periodo pari a una (1) settimana di ritardo (tale condizione è soddisfatta già a partire dal primo giorno del periodo stesso), senza tuttavia eccedere il limite massimo quantificato nel dieci (10) % del prezzo totale dell’ordine. A tali sanzioni potranno aggiungersi eventuali perdite subite da Sécheron che quest’ultima si riserverà di far valere in forma di richiesta di risarcimento danni.
    4. Il fornitore non potrà anticipare la data di consegna né effettuare consegne parziali se non previo accordo con Sécheron. D’altra parte, Sécheron potrà posticipare la data di consegna entro un arco temporale pari a 6 mesi senza nulla dovere al fornitore per eventuali costi correlati.
  1. Garanzia del fornitore

    1. Il fornitore garantisce che l’ordine verrà eseguito secondo le norme consuetudinarie unicamente sotto la propria direzione e responsabilità. Egli dovrà segnalare a Sécheron eventuali caratteristiche che potrebbero inficiare la buona esecuzione dell’ordine, in particolare fornendo costantemente a Sécheron tutte le informazioni utili a tale scopo.
    2. Il fornitore garantisce in special modo che il bene fornito è conforme all’uso previsto come da specifiche riportate sull’ordine, non presenta difetti che possano comprometterne il valore o l’utilizzo nel contesto applicativo cui è destinato e fornisce le prestazioni stabilite.
    3. Sécheron si riserva l’opzione di rifiutare eventuali consegne non conformi con l’ordine per richiedere e ottenerne la sostituzione, la riparazione o un indennizzo economico minimo. Sécheron si riserva il diritto di richiedere al fornitore un risarcimento in ragione della perdita causata dalla suddetta non conformità.
    4. I test e le verifiche in fase di ricezione delle merce messi in atto da Sécheron non comporteranno alcuna riduzione o limitazione della responsabilità del fornitore, che è tenuto a fornire prodotti conformemente alle specifiche di Sécheron.
    5. Se non diversamente specificato, il periodo di garanzia è pari a 24 mesi calcolati dalla messa in servizio del prodotto o, al massimo, 36 mesi a partire dalla data di consegna.
    6. Qualora, nel periodo di garanzia, il prodotto fornito risulti essere parzialmente o completamente non conforme all’ordine, il fornitore potrà essere chiamato a riparare o sostituire a titolo gratuito il prodotto difettoso entro un adeguato limite di tempo, facendosi carico di tutti gli eventuali costi relativi a trasporto, dogana, ecc. Se il fornitore non dovesse rispondere a tale richiesta in maniera adeguata, sarà facoltà di Sécheron intraprendere, senza ulteriore notifica, qualsiasi misura essa consideri necessaria, e a spese del fornitore.
    7. Nel caso in cui l’anomalia riscontrata durante il periodo di garanzia derivi da un difetto tecnico di serie, il fornitore dovrà sostituire o modificare a proprie spese i componenti interessati presenti su tutti i prodotti forniti, anche fuori dall’ambito della garanzia. Per difetto di serie s’intende una stessa anomalia riscontrata sul 5% dei prodotti forniti o dei componenti in essi contenuti. Il fornitore garantisce il prodotto fornito assumendosi ogni responsabilità contrattuale sia verso Sécheron sia verso terze parti. In particolare, egli garantisce che l’uso del prodotto non infrange alcun diritto di proprietà intellettuale e che si farà carico delle spese di difesa e risarcimento in relazione a tali garanzie o responsabilità senza limiti di tempo, sollevando Sécheron da qualsiasi sanzione in merito.
    8. I medesimi principi e condizioni si applicano ai prodotti in sostituzione, alle riparazione e ai ricambi.
  1. Sviluppo sostenibile, etica e conformità

    1. Il Fornitore s’impegna a seguire i principi e le indicazioni delle norme internazionali ISO 26000 “Guida alla responsabilità sociale” e ISO 14001 “Sistemi di gestione ambientale”
    2. I principi di base delle norme ISO 26000 e 14001 sono disponibili su http://www.iso.org
    3. Il Fornitore s’impegna, in particolare per garantire un uso totalmente sicuro della Fornitura (o delle Forniture), a rispettare tutte le leggi e i regolamenti in vigore al momento dell’Ordine o che entrino in vigore alla o prima della data di consegna della Fornitura (o delle Forniture), comprese sia le disposizioni nazionali applicabili nel luogo di produzione, transito o consegna (come indicato nell’Ordine), sia le disposizioni UE, in particolare quelle REACH (CE 1907/2006) e RoHS (UE 2011/65), nonché i loro allegati, le loro successive modifiche e le loro norme di recepimento.
      In base a quanto precede, la Fornitura (o le Forniture) non può/possono contenere sostanze pericolose che superino le soglie prescritte, a meno che non si applichi un’esenzione valida. Qualora venga utilizzata un’esenzione, questa deve essere segnalata formalmente a Sécheron. Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire a Sécheron tutti i documenti giustificativi richiesti (inclusi i risultati dei test di laboratorio).
    4. Il Fornitore certifica e garantisce a Sécheron che qualsiasi Fornitura che introduca un materiale pericoloso, secondo la definizione della legge nazionale applicabile, in qualsiasi struttura di Sécheron o di un cliente (o più clienti) di Sécheron sia adeguatamente etichettata, spedita in contenitori appropriati e accompagnata da schede dei dati di sicurezza dei materiali (MSDS) .
    5. Il Fornitore dovrà inoltre rispettare le politiche in materia di etica e contrasto delle tangenti / della corruzione, nonché relative ai cosiddetti minerali dei conflitti, implementate e monitorate da Sécheron, come indicato nel Codice di condotta di Secheron per fornitori e intermediari terzi (QMD-01416).

Qualora il Fornitore non adempia a qualsiasi obbligo sopra descritto, Sécheron, dopo avere inviato un avviso formale che il Fornitore abbia omesso di rispettare, avrà la facoltà di risolvere unilateralmente l’Ordine senza alcuna ulteriore formalità o indennizzo.

  1. Proprietà intellettuale

    1. I diritti di proprietà intellettuale concernenti dati, progetti, bozze, documenti, raccolte di dati, ecc. resi accessibili o messi a disposizione del fornitore rimarranno proprietà di Sécheron. Il fornitore è autorizzato ad utilizzare tali dati esclusivamente nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell’esecuzione dell’ordine ricevuto da Sécheron. Egli non potrà rivelarli a terzi, se non previo espressa autorizzazione scritta di Sécheron.
    2. Il fornitore dovrà restituire i materiali ricevuti da Sécheron alla prima richiesta, rendendo anche ogni singola copia, registrazione, ecc. effettuata, ivi inclusi tutti i dati salvati su computer, cd-rom, ecc. Il fornitore è ugualmente responsabile del rispetto di quanto sopra esposto da parte di eventuali subfornitori, anche laddove il loro intervento sia stato accordato da Sécheron.
    3. Qualora, per motivi tecnici (“backup”), non sia possibile restituire o eliminare le informazioni e/o qualora le stesse debbano essere conservate per motivi legali, il Fornitore potrà continuare a conservarle per il periodo di tempo pertinente. Salvo previo consenso formale di Sécheron, non sarà consentito alcun ulteriore utilizzo e/o divulgazione a terzi da parte del Fornitore.
  1. Sicurezza informatica

    1. Laddove il Fornitore abbia accesso a, raccolga, conservi o tratti in altro modo dati provenienti da o per conto di Sécheron (inclusi ad esempio, a seconda dei casi, dati di clienti, rivenditori o utenti di Sécheron) in relazione alle Forniture (“Dati” ), inclusi tutti i dati eventualmente generati dalla Fornitura stessa, il Fornitore dovrà come minimo:
      1. Accedere, raccogliere, conservare o trattare in altro modo i Dati al solo scopo di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’Ordine, o come in altro modo espressamente consentito da Sécheron per iscritto;
      2. Mantenere misure e garanzie amministrative, tecniche e organizzative ragionevoli e appropriate per preservare e proteggere la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei Dati, in linea con le norme applicabili nel settore, come ISO/IEC 27001 o IEC 62443;
      3. Qualora le Forniture contengano software, firmware o chipset, lo sviluppo e la produzione dei medesimi dovranno essere in linea, in modo dimostrabile, con le buone pratiche e le norme di settore, come ISO/IEC 27001 o IEC 62443;
      4. Rispettare qualsiasi altra politica o procedura in materia di privacy o sicurezza che Sécheron potrà fornire o rendere disponibile di volta in volta al Fornitore, come richiesto dal contesto;
      5. Qualsiasi infrastruttura, sistema, servizio, prodotto o piattaforma utilizzato dal Fornitore per accedere, raccogliere, conservare o trattare in altro modo i Dati, inclusi quelli provenienti da terzi e raccolti per conto di Sécheron, dovrà essere sviluppato, sottoposto a manutenzione e gestito in modo conforme ai requisiti di sicurezza e alle pratiche relative al ciclo di vita di sviluppo sicuro riconosciuti nel settore, inclusi, in via non limitativa, lo sviluppo di applicazioni sicure, la gestione delle vulnerabilità e la conformità alle normative e ai requisiti applicabili.
    2. Il Fornitore dovrà mantenere un piano di continuità aziendale ragionevole e adeguato al settore per garantire la consegna della Fornitura, tenendo conto dei rischi per i dati e la sicurezza informatica inclusi nelle analisi complete dei rischi, nel piano di emergenza e nelle soluzioni per la continuità delle sue consegne e attività predisposti dal Fornitore stesso.
      1. Qualora il Fornitore rilevi nei propri sistemi IT o nella propria rete, oppure in relazione al Fornitore stesso, un caso confermato o ragionevolmente sospetto di uso improprio, compromissione o accesso non autorizzato, distruzione, perdita, alterazione, acquisizione o divulgazione di Dati, violazione della sicurezza o sospetta vulnerabilità (“Incidente di sicurezza”), il Fornitore dovrà informare Sécheron entro due (2) giorni lavorativi;
      2. Il Fornitore dovrà adottare misure tempestive per analizzare, contenere e porre rimedio a qualsiasi Incidente di sicurezza e collaborare con Sécheron in qualsiasi analisi e risposta successiva in relazione ai sistemi o alle reti IT del Fornitore, o alla Fornitura, e fornire prove che dimostrino il completamento di tali attività. Se non diversamente specificato nel presente documento, ciascuna parte sosterrà i propri costi in relazione alle proprie prestazioni e azioni contemplate come stabilito nel presente documento.

In aggiunta a quanto sopra, e nel caso in cui l’esecuzione dell’Ordine richieda misure di protezione dei Dati specifiche o rafforzate, le Parti stipuleranno un’opportuna integrazione specifica tenendo conto del livello di sicurezza informatica richiesto dalle circostanze, come ragionevolmente determinato da Sécheron.

  1. Privacy dei dati

    1. Il Fornitore rispetterà tutte le leggi, le norme e i regolamenti in materia di privacy e riservatezza dei dati personali applicabili in relazione al presente Ordine, incluso, in via non limitativa, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’Unione Europea.
    2. Il Fornitore tratterà i dati personali per conto di Sécheron esclusivamente per le finalità descritte nel presente Ordine. Il Fornitore collaborerà in buona fede con Sécheron per introdurre tempestivamente ulteriori condizioni contrattuali eventualmente richieste per consentire a Sécheron di adempiere a propri obblighi giuridici in virtù di requisiti applicabili in futuro. Al Fornitore, e ai subappaltatori che svolgono servizi per conto del medesimo in relazione al Contratto, è severamente vietato qualsiasi ulteriore uso dei dati personali incompatibile con la legge, le norme e i regolamenti applicabili in materia di privacy e con il presente Ordine. Qualora ritenga di non essere in grado di ottemperare alla presente sezione, il Fornitore dovrà informare tempestivamente Sécheron.
  2. Cancellazione

    1. Sécheron è autorizzata a cancellare l’ordine e rifiutare la consegna esimendosi dal compensare il fornitore:
      • se quest’ultimo oltrepassa la scadenza concordata di più di 4 settimane o non rispetta le clausole di garanzia,
      • qualora risulti evidente, prima della scadenza del termine, che quest’ultimo verrà oltrepassato o che la merce non sarà conforme all’ordine.
    2. Restano salvi i diritti di Sécheron al risarcimento dei danni.
  1. Pagamento

    1. Se non diversamente concordato, il pagamento netto dovrà avvenire a 60 giorni dalla ricezione della fattura, tuttavia non prima dell’accettazione della consegna.
    2. Viene espressamente concessa la possibilità di procedere per compensazione di debiti reciproci.
  1. Varie

    1. Diritto di disamina del prodotto ordinato: Sécheron si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite e audit presso la sede del fornitore senza che ciò comporti alcuna variazione o riduzione degli obblighi del fornitore. Quest’ultimo s’impegna a fornire tutte le informazioni utili in relazione diretta con il prodotto in questione.
    2. Riservatezza: Il fornitore gestirà i propri rapporti e le attività in essere con Sécheron con la massima riservatezza, senza limiti di tempo. I documenti e i dati ricevuti dal fornitore e dai suoi subappaltatori dovranno essere trattati in via confidenziale.
      Qualora ciò non avvenga, il fornitore sarà tenuto come clausola penale a rendere il 50% del fatturato annuo medio generato da Sécheron, con espressa riserva da parte di quest’ultima di richiedere i danni ed esigere l’immediata cessazione della violazione.
      Il fornitore s’impegna a restituire a Sécheron alla prima richiesta eventuali documenti che gli sia stato domandato di rendere. Egli dovrà inoltre distruggere immediatamente e su richiesta di Sécheron qualsiasi documento in suo possesso fornitogli da Sécheron stessa, insieme a eventuali copie realizzate con ogni tipo di mezzo.
    3. Forza maggiore: In presenza di cause di forza maggiore, le parti non saranno tenute all’adempimento degli obblighi contrattuali. Affinché questa clausola sia applicabile, la parte appellantesi alla forza maggiore dovrà indicare all’altra gli eventi occorsi e la loro probabile durata entro tre giorni dopo essere venuta a conoscenza della sopravvenuta forza maggiore.
    4. Ambiente: La merce fornita dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in Svizzera e in Europa, nonché in quei paesi che essa dovrà attraversare in ragione del luogo di consegna, con particolare riferimento a igiene, sicurezza e ambiente.
  1. Legge applicabile e foro competente

    1. Se non diversamente concordato, i rapporti contrattuali tra le parti sono regolati unicamente dal diritto svizzero, fatta eccezione per le norme federali sul conflitto di leggi (LDIP) e per la Convezione di Vienna sui contratti di vendita internazionali di merci del 11 aprile 1980.
    2. Il foro competente è quello di Ginevra, in Svizzera. 

 

CGA, versione 01.2023